Art. 1

In vigore dal 27 mag 1995
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per la ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore; Ritenuto di dover modificare l'art. 17 dell'anzidetto decreto ministeriale n. 565/1992 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, sopperendo così alle improcrastinabili esigenze di funzionalità del servizio d'istituto; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1995; A D O T T A il seguente regolamento: . Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, è sostituito dai seguenti commi: " 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate, ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 1995 Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995 Registro n. 1 Interno, foglio n. 281 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1995-04-21;164#art-1

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Art. 1 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, concernente le modalita' di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo