Art. 1

In vigore dal 31 mag 1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993, che demanda al regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8; Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i suddetti requisiti; Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un'adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni, e ciò sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1657 del 4 aprile 1995); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all', è elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95
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