Art. 1
In vigore dal 27 giu 1995
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che alla tabella A stabilisce, per la definizione dei procedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, il termine di millenovantacinque giorni;
Visti gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, che fissano in settecentotrenta giorni il termine per la definizione dei suddetti procedimenti amministrativi e prevedono che il menzionato decreto ministeriale debba essere modificato, indicando tale termine;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/4113, in data 1 aprile 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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La tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 marzo 1995
Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Gaurdasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 305
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1995-03-24;228#art-1