Art. 3
In vigore dal 4 giu 1995
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all' ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 1995
Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 93
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