Art. 4
In vigore dal 31 gen 1995
1. Il controllo sui veicoli, previsto dall'art. 80, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere eseguito presso le stazioni prova degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed è effettuato a spese dell'impresa di autoriparazione che ha eseguito la revisione del veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo è quello stabilito all', deve avere luogo secondo le modalità previste nello stesso e può avvenire posteriormente alla data di esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre giorni da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio provinciale della motorizza zione civile e dei trasporti in concessione, ed essa viene restituita solo dopo tale adempimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 1994
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1
Storico versioni
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