Art. 2

In vigore dal 17 gen 1995
1. È vietato il commercio e l'uso di materiali ed oggetti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1 aprile 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 ottobre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 353
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urn:nir:stato:decreto:1994-10-28;735#art-2

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