Art. 2
In vigore dal 17 gen 1995
1. È vietato il commercio e l'uso di materiali ed oggetti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1 aprile 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 ottobre 1994
Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 353
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