Art. 2

In vigore dal 21 feb 1995
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma già autorizzati secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, possono essere prodotti e commercializzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legislativo sopra citato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti già notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 ottobre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1995 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 22
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