Art. 3

In vigore dal 25 feb 1995
1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o fra gli avvocati dello Stato e gli altri due scelti fra i dirigenti generali del ruolo del Ministero della sanità. 2. Sono assegnati al servizio sei dirigenti dei ruoli del Ministero della sanità oltre ad un nucleo appartenente alle diverse qualifiche funzionali in numero non superiore alle quindici unità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 ottobre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 26
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