Art. 2

In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 1994 Il Ministro: BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96
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