Art. 3
In vigore dal 18 dic 1994
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all' ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310
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