Art. 1

In vigore dal 27 set 1994
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della normativa nell'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui all' della legge 22 luglio 1975, n. 382"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 2 agosto 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, è sostituito dal seguente: " 1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1994 Il Ministro: MARONI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1994 Registro n. 2 Interno, foglio n. 152
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1994-08-05;534#art-1

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