Art. 3
Esecuzione ed accertamenti
In vigore dal 23 ott 1994
1. Prima di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 662 del codice di procedura penale il pubblico ministero verifica se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell' e, nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia convenzionato, abbia cessato la propria attività ovvero non sia stato individuato dal giudice, designa un altro organismo svolgente analoga attività.
2. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 389 del codice penale il pubblico ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa. A tal fine, i medesimi organi si avvalgono anche di apposite relazioni che i soggetti di cui al comma 3 dell' provvedono a redigere per documentare, periodicamente, il lavoro svolto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 1994
Il Ministro: BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 398
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-08-04;569#art-3