Art. 2
Modalità di svolgimento
In vigore dal 23 ott 1994
1. Con la sentenza di condanna il giudice determina la durata minima e massima giornaliera o settimanale di effettiva prestazione dell'attività individuando, di regola, la struttura, l'organizzazione o l'ente presso il quale l'attività medesima è svolta. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività sono stabilite nella convezione di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle attività corrispondenti a quella espletata.
2. L'attività di cui all' può essere svolta, sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito e a favore delle strutture pubbliche esistenti in seno alle amministrazioni pubbliche indicate nell', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero di enti ed organizzazioni private anche non riconosciuti.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate anche successivamente alla sentenza di condanna, in riferimento ad uno o più casi. In esse sono individuati i soggetti incaricati, presso lo strutture, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Le medesime convenzioni individuano, altresì, le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle strutture, delle organizzazioni o degli enti interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-08-04;569#art-2