Art. 1
Attività non retribuita a favore della collettività
In vigore dal 23 ott 1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l' del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
Ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell' del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con decreto del Ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell' del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall' della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;
Visti i commi 1-quinquies e 1-sexies dell' del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5181-12/5-2 UL del 4 agosto 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Attività non retribuita a favore della collettività
1. L'attività non retribuita a favore della collettività di cui all' del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, può avere per oggetto:
a) opere di restauro e manutenzione di beni immobili, anche se appartenenti a privati, danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell' della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicaps, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
d) l'impiego in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
e) la manutenzione e il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-08-04;569#art-1