Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 21 set 1994
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dell'ambiente, della richiesta o della proposta.
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