Art. 2
In vigore dal 15 set 1994
1. L'art. 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, è così sostituito:
"Art. 9 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 15, del regolamento CEE n. 4115/88.
2. Qualora, in seguito a controllo successivo al pagamento di una o più annualità di premio, venga riscontrata, rispetto all'impegno assunto, una discordanza pari od inferiore al 2% delle unità di misura dalla superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unità, il beneficiario è tenuto a restituire le somme già percepite in relazione alle unità risultate inesistenti; per le campagne successive il premio rimane fissato con riferimento alle sole unità accertate.
3. Nel caso di cui al precedente comma, se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma è compresa entro il 10%, fino ad un massimo di due unità, il beneficiario è tenuto a restituire il doppio delle somme già percepite in relazione alle unità inesistenti; per tutte le annualità d'impegno non ancora corrisposte, inoltre, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unità effettivamente accertate ed aventi i requisiti, decurtate, a titolo di sanzione, delle unità risultate in eccedenza o irregolari.
4. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unità dichiarate o le due unità, il beneficiario decade totalmente dall'aiuto ed è tenuto a restituire tutte le somme già percepite.
5. L'obbligo di restituire la parte di premio relativa alle unità eccedenti, con l'eventuale maggiorazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, non si applica qualora il beneficiario dimostri che la differenza non è a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. In tale caso, per gli anni successivi al premio viene comunque corrisposto per le sole unità accertate.
6. Parimenti, nel caso previsto al precedente comma 4, in assenza di dolo o colpa, il beneficiario, pur decadendo dal regime, non è tenuto alla restituzione di quanto già percepito.
7. Viene altresì pronunziata la decadenza dal regime di aiuti, con le conseguenze di cui ai precedenti commi 4 e 6:
a) se il beneficiario vieta l'accesso all'azienda agli organi di controllo e rifiuta di collaborare, anche attraverso un proprio incaricato, alle relative operazioni;
b) se si accerta che il beneficiario non possedeva o non possiede i requisiti soggettivi per accedere all'aiuto, di cui all' del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34;
c) se si accerta che la produzione aziendale non è ricompresa tra quelle ammesse al regime, di cui all'art. 3 del citato decreto;
d) se si accerta che l'estensivizzazione è stata ottenuta mediante sottrazione dalla produzione di superfici ammesse al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ( del regolamento CEE n. 2328/91) od ammesse a beneficiare del premio per l'abbandono definitivo delle superfici viticole (regolamento CEE n. 1442/88);
e) nel caso di colture consociate, se si accerta che la superficie utilizzata per il prodotto oggetto di estensivizzazione è inferiore al 60% della superficie totale interessata dalla consociazione;
f) nel caso di ampliamento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, se si accerta che il beneficiario aumenta la produzione oggetto di estensivizzazione utilizzando le superfici aggiunte;
g) se si accerta che gli strumenti di produzione di un'azienda zootecnica, resi liberi in conseguenza dell'estensivizzazione, vengono utilizzati dal beneficiario o da terzi per incrementare le produzioni oggetto del regime o la produzione suinicola o avicola;
h) se si accerta che le superfici foraggere di aziende zootecniche estensivizzate vengono in tutto o in parte utilizzate al di fuori dell'azienda stessa.
8. Qualora le cause di decadenza previste alle lettere b), c) e d) del comma precedente si verifichino rispetto a non più del 10% del dichiarato, fino ad un massimo di 2 unità estensivizzate, la decadenza dall'aiuto è limitata alle sole unità risultate irregolari, con le conseguenze previste al precedente comma 3.
9. In tutti i casi di recupero totale o parziale delle somme corrisposte, l'importo dev'essere rimborsato con una maggiorazione pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%.
10. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 1994
Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 196
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-04-28;525#art-2