Art. 1
In vigore dal 3 mag 1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4268 del 23 marzo 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
" (Gestione del gioco). - 1. Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero è affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica.";
b) dopo il titolo IV è aggiunto il seguente titolo:
"Titolo V
NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO
IN CONCESSIONE
Art. 28 (Funzioni e poteri del concessionario). - 1. Nel caso in cui la gestione del lotto sia affidata in concessione, le competenze attribuite alle commissioni di zona, dagli articoli 10, 11 e 13 e le competenze attribuite all'intendente di finanza e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dagli articoli 15, 16 e 17 del presente decreto possono essere trasferite al concessionario con l'atto di concessione, che, in proposito, conterrà le necessarie norme di garanzia per lo Stato e per gli utenti.
Art. 29 (Canone di concessione). - 1. Il canone di concessione può essere determinato in misura fissa o in quota percentuale sugli incassi, ovvero con sistema misto.
2. Il canone determinato in percentuale sugli incassi può essere in quota fissa ovvero in quote crescenti, fermo rimanendo che al concessionario devono far carico tutti i costi della gestione.
Art. 30 (Norme di contabilità). - 1. Nel caso in cui sia trasferita al concessionario la competenza al pagamento delle vincite, i rapporti contabili fra i raccoglitori, lo stesso concessionario e il Ministero delle finanze sono regolati dal disciplinare di concessione.
Art. 31 (Vigilanza sulla gestione). - 1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richieste dall'Amministrazione finanziaria.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 1994
Il Ministro: GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 305
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-03-23;239#art-1