Capo I

Art. 2

Banda di frequenze e canalizzazione

In vigore dal 8 giu 1994
1. La banda di frequenze e la canalizzazione, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni ed agli accordi internazionali, sono le seguenti: a) banda di frequenze: 526,5 (Compreso) 1606,5 kHz; b) valore della frequenza portante, per ciascun canale: Fp = 531 + 9 x k (kHz), con k intero variabile fra 0 e 119.
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