Capo I
Art. 2
Banda di frequenze e canalizzazione
In vigore dal 8 giu 1994
1. La banda di frequenze e la canalizzazione, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni ed agli accordi internazionali, sono le seguenti:
a) banda di frequenze: 526,5 (Compreso) 1606,5 kHz;
b) valore della frequenza portante, per ciascun canale:
Fp = 531 + 9 x k (kHz), con k intero variabile fra 0 e 119.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-09;311#art-2