Capo II
Art. 11
Potenza nominale
In vigore dal 8 giu 1994
1. La potenza di uscita nominale a radiofrequenza è quella dichiarata dal costruttore.
2. È ammessa una tolleranza della potenza di uscita a radiofrequenza di 1 dB dispetto al valore nominale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-09;311#art-11