Art. 2
In vigore dal 25 mar 1994
1. L' del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 è sostituito dal seguente:
". - 1. Le adunanze del consiglio, generale, congiunta di due sezioni, di sezione e della giunta sono convocate dai rispettivi presidenti.
2. Il presidente del Consiglio superiore tecnico, per le adunanze congiunte di due sezioni e per quella generale, il presidente della giunta, per le relative adunanze e il presidente della sezione, per le adunanze di sezione, chiamano a partecipare alle adunanze, dichiarando la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i membri straordinari competenti alla trattazione della materia in discussione, in numero non superiore a due, scelti dall'elenco di cui all'- bis. Se nelle singole pratiche all'ordine del giorno si presenta necessità di trattazione di argomenti attinenti a materie diverse, i membri straordinari verranno invitati in numero non superiore a due per ciascuna materia in discussione.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio superiore tecnico, del presidente delle singole sezioni o della giunta, le relative funzioni sono svolte dal membro ordinario più anziano di età facente parte dell'organo.
4. Il segretario dell'adunanza generale provvede alla convocazione secondo le disposizioni ricevute dal Ministro, nel caso in cui il Ministro stesso si avvalga della facoltà conferitagli dall'art. 9 della legge 10 dicembre 1975, n. 693.
5. L'ordine del giorno delle anzidette adunanze deve essere trasmesso ai rispettivi membri ed a quelli indicati nell'art. 4, lettera a), della legge 10 dicembre 1975, n. 693, almeno sette giorni prima delle riunioni, salvo che non ricorrano particolari motivi di urgenza.
6. Le questioni concernenti gli investimenti a carattere regionale possono essere iscritte all'ordine del giorno solo dopo che si sia pronunciata la regione interessata, o sia decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-02-07;167#art-2