Art. 1
In vigore dal 23 apr 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso dalle gru a torre;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, di attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre ed, in particolare, l'art. 7;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161033 del 17 gennaio 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 87/405/CEE può essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato sul supplemento ordinario n. 34, alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992.
2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente.
3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba fare ricorso a terzi, l'autorizzazione è condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 1 anche dei terzi coinvolti.
4. Gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione della autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo , commi 1 e 2 - limitatamente al punto f - e comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-01-28;226#art-1