Art. 1
In vigore dal 6 feb 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1991;
Visto l'art. 4 del predetto decreto che consente l'accesso ai centri di controllo genetico di bovini provenienti anche da allevamenti indenni da brucellosi sino e non oltre al 31 dicembre 1992;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che attualmente molti allevamenti non ufficialmente indenni da brucellosi conferiscono soggetti ai predetti centri di controllo genetico in virtù della citata deroga, pur avendo abbandonato da tempo la vaccinazione antibrucellare ancora non possono essere riconosciuti allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in quanto al fine del riconoscimento deve intercorrere un periodo di trentasei mesi dall'interruzione della vaccinazione;
Ritenuto pertanto opportuno un ulteriore periodo di adeguamento per consentire agli allevamenti che abbiano abbandonato la vaccinazione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 28 giugno 1991, n. 323, di raggiungere la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;
Sentita la commissione prevista dall' della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 5 aprile 1993;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. La deroga prevista dall'art. 4 del decreto 28 giugno 1991, n. 323, concernente il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1993-12-02;588#art-1