Art. 3
In vigore dal 25 dic 1993
1. L'utente del servizio pubblico di posta elettronica, che intende avvalersi del servizio PT fax, è tenuto all'osservanza, per quanto applicabili, delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni nonché delle disposizioni e delle modalità operative fissate dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica approvato con decreto ministeriale n. 260 del 7 agosto 1990 con le integrazioni di cui al comma 2.
2. L'utente, che intende avvalersi del servizio PT fax, può accedere al servizio:
a) direttamente dal suo terminale facsimile (apparecchiatura fac- simile o TC fax) tramite rete telefonica commutata;
b) mediante invio alla propria casella postale elettronica del documento da trasmettere.
3. Gli utenti del servizio PT fax possono ottenere dall'amministrazione copia conforme dei documenti trasmessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 ottobre 1993
Il Ministro: PAGANI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 153
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-10-28;511#art-3