Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 15 ott 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 1 LUGLIO 1994, N. 556
Note all'articolo
- Il Decreto 1 luglio 1994, n. 556 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto 20 settembre 1993, n. 516, il commercio e l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 1 gennaio 1995."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1993-09-20;516#art-2