Art. 2

In vigore dal 1 mar 1994
ARTICOLO SOPPRESSO DALL'ERRATA-CORRIGE IN G.U. 1/3/94, n. 49 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1993-08-02;582#art-2

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