Art. 2

In vigore dal 9 set 1993
1. I materiali e gli oggetti fabbricati in conformità alle precedenti disposizioni possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 luglio 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1993 Registro n. 5 Sanità, foglio n. 142
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1993-07-15;322#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo