Art. 2
In vigore dal 9 set 1993
1. I materiali e gli oggetti fabbricati in conformità alle precedenti disposizioni possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 1993
Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1993
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 142
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1993-07-15;322#art-2