Art. 19
R i n v i o
In vigore dal 18 giu 1993
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 marzo 1993
Il Ministro: JERVOLINO RUSSO Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 380
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-03-16;168#art-19