Art. 4

In vigore dal 14 mag 1993
1. Resta salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).
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