Art. 3
Entrata in vigore
In vigore dal 25 giu 1993
1. Il presente regolamento, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 dicembre 1992
Il Ministro: FONTANA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1993
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 254
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-12-15;579#art-3