Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 25 giu 1993
1. Il presente regolamento, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1993 Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 254
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