Art. 1

In vigore dal 15 nov 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati ai circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono elaborate in un testo unico le direttive n. 77/541/CEE, n. 81/576/CEE e n. 82/319/CEE dettanti norme relative alla omologazione parziale CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché alla omologazione parziale CEE dei veicoli a motore per quanto attiene alla installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983); Vista la direttiva della commissione n. 90/628/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive soprarichiamate; Visto l'.1, nota 1 dell'allegato alla direttiva n. 90/628/CEE, secondo il quale "gli Stati membri possono accettare, ai sensi della legislazione nazionale, altri tipi di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta che rientrino nella n. 90/628/CEE"; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 21 novembre 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli allegati al decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, sono modificati ed integrati conformemente a quanto indicato nell'allegato A al presente decreto.
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