Art. 12

Circolazione delle apparecchiature

In vigore dal 2 set 1992
1. Ai fini della libera circolazione delle apparecchiature, oggetto delle presenti regole tecniche, nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, vengono accettati i certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro, o su parti di tali specifiche, per la parte compatibile con le presenti regole. Le prove di conformità alle regole vengono riconosciute se effettuate in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità. Le apparecchiature fabbricate o commercializzate legalmente negli altri Stati della CEE vanno considerate equivalenti a quelle nazionali se rispettano le presenti regole. Per le apparecchiature corredate da certificati di conformità o di omologazioni per prescrizioni difformi da quelle riportate nelle presenti regole, verranno effettuate in Italia le sole prove non coperte da detti certificati. La documentazione a corredo delle apparecchiature potrà essere redatta in lingua italiana o in lingua francese, inglese, spagnolo, eccetto che per il manuale di cui al punto a) dell', comma 2 per il quale si richiede la lingua italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 1992 Il Ministro: VIZZINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992 Registro n. 25 Poste, foglio n. 282
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