Art. 1
In vigore dal 18 ago 1992
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1988, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al sopracitato decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi;
Constatato che la disciplina stabilita per i radiocomandi è estensibile anche ai sistemi a fotocomando;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.14.12;
Decreta:
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Il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, concernente il riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi di gru, argani e paranchi è così modificato: agli , in luogo della parola "radiocomandi", leggasi "sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche"; all'art. 3, in luogo di "radiocomando", leggasi "comando mediante onde elettromagnetiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 aprile 1992
Il Ministro: MARINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992
Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 339
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-04-23;354#art-1