Art. 2
In vigore dal 19 lug 1992
1. Fino al 30 giugno 1992 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto attiene agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 così come aggiornato dal presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-04-09;326#art-2