Art. 1
In vigore dal 28 giu 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatria come integrata dalla legge 30 ottobre 1988, n. 471;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986 concernente le modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chiriurgia abilitati all'esercizio professionale;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420, con il quale è stato inserito nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una nuova tabella A-bis al ruolo sanitario relativa al profilo professionale odontoiatri con l'indicazione delle tre posizioni funzionali in cui tale profilo si articola;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
Vista la legge 30 ottobre 1988, n. 471, che detta norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;
Vista la sentenza 9 marzo 1989, n. 100, con la quale la Corte costituzionale dichiara "l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano 'optarè nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché 'chiederè senza limite di tempo tale iscrizione";
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, che detta norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;
Ravvisata la necessità di integrare la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per il profilo professionale odontoiatri;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 marzo 1991;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Dopo la tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 è aggiunta la tabella A-bis di cui all'unito allegato, che ne forma parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 marzo 1992
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 315
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-03-19;312#art-1