Art. 1
In vigore dal 15 mag 1992
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in particolare il comma 6 dell'art. 115, aggiunto dall'art. 19, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione n. 280 del 12 febbraio 1992 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli in sosta nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come integrato dall'art. 19 della legge 24 marzo 1989, n. 122, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate a vari tipi di ruota;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-02-29;270#art-1