Art. 2
Visita medica
In vigore dal 18 ago 1992
1. Il personale di cui all' è sottoposto, a cura della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, a visita medica, che andrà effettuata presso una U.S.L. diversa da quella che ha inizialmente attestato l'inidoneità del soggetto all'espletamento del servizio attivo quale segretario comunale, ma, comunque, avente sede nell'ambito della regione di residenza dell'interessato.
2. La U.S.L., in relazione all'infermità riscontrata, dovrà attestare l'idoneità fisica del segretario comunale istante allo svolgimento dei compiti propri delle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno.
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