Art. 3
In vigore dal 24 dic 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 1992
Il Ministro: TOGNOLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1992
Registro n. 9 Turismo, foglio n. 90
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-02-18;491#art-3