Art. 1
In vigore dal 8 apr 1992
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l' della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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È approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 1992
Il Ministro: MARTELLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 244
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-02-14;238#art-1