Art. 1

In vigore dal 6 mar 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITÀ E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 597; Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.); Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132; Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di informazione comunitaria; Considerata la necessità di stabilire i minimi requisiti, le caratteristiche generali e le verifiche e prove a cui devono essere sottoposti i dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua; Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 aprile 1991; Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTANO il seguente regolamento: Articolo unico 1. I dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono sottoposti alle verifiche e prove tecniche contenute nelle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento. Le presenti disposizioni si applicano dopo centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 settembre 1991 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992 Registro n. 1 Industria, foglio n. 163 AVVERTENZA; Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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