Art. 1

In vigore dal 10 dic 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all' della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983; Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall' del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ed in particolare l'art. 75 concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, secondo il quale il 40% dei posti della qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990 con il quale sono stati istituiti i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 5 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23/1990; Visto il decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato, è stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1990; Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355; Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 come successivamente integrato e modificato; Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, agli appartenenti alle categorie inferiori; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 61009/4157DL/CR del 10 settembre 1991); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il dieci per cento dei posti disponibili nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, riservato agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, è attribuito mediante autonomi concorsi interni per titoli ed esami indetti per i posti dei contingenti centrali e regionali, ai quali sono ammessi i dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza. 2. Per la qualifica di operaio specializzato, oltre alla riserva di cui al precedente comma 1, si applica, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, la riserva del quaranta per cento dei posti in favore degli operai di seconda categoria assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.
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