Art. 1

In vigore dal 26 dic 1991
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituito da ultimo dall'art. 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193; Visti gli articoli 24 e 25 della legge 16 aprile 1986, n. 193; Considerato che ai sensi del secondo comma di detto art. 22 gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere che gli esami siano svolti presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato il relativo corso di preparazione; Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del medesimo art. 22 è necessario, al fine di cui sopra, stabilire le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50; Ritenuto opportuno definire anche i requisiti che debbono avere gli enti e le associazioni nautiche per essere considerati a livello nazionale; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1267 del 20 agosto 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato i relativi corsi di preparazione. A tal fine devono inoltrare apposita domanda alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio. 2. La domanda deve contenere: a) l'elenco nominativo dei candidati (non inferiore a 10 per ogni sessione di esame); b) l'indicazione della sede di svolgimento degli esami teorici e pratici; c) il nominativo del proprio rappresentante e del supplente in seno alla commissione d'esame. 3. Devono inoltre essere trasmesse, in allegato, le domande di ammissione agli esami presentate dai candidati nelle forme e con le modalità previste dagli . 4. L'autorità marittima o della motorizzazione civile che riceve la domanda deve comunicare all'ente ed all'associazione nautica richiedente il calendario degli esami almeno dieci giorni prima dell'inizio degli stessi.
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