Art. 1
In vigore dal 15 dic 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;
Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che stabilisce le modalità di indicazione del prezzo di vendita delle merci e le esenzioni dal relativo obbligo;
Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;
Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 18934 del 2 agosto 1991);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi:
" 1-bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062.
1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 1991
Il Ministro: BODRATO Visto, il Guardasigili: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
Registro n. 20 Industria, foglio n. 7
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-08-07;379#art-1