Art. 2

In vigore dal 15 ago 1991
1. Restano ferme tutte le disposizioni del decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, non in contrasto con il presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 maggio 1991 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1› luglio 1991 Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 350
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