Art. 1
In vigore dal 14 ago 1991
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e, in particolare, l'art. 395, comma 3, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel decreto medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, recante "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" e, in particolare, gli articoli 71 e 75 concernenti il divieto di impiegare motori termici, compresi i locomotori a nafta, nei lavori in sotterraneo ove sia probabile o si verifichi la presenza di gas infiammabili od esplodenti;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 1988, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1988, n. 162, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi di sicurezza per i motori termici di tipo antideflagrante;
Constatato che la disciplina stabilita per i motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica di tipo antideflagrante è estensibile anche ai motori alimentati con turbo compressore, previe integrazioni alle modalità di prova di detti motori;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 21828/CO.3 in data 7 maggio 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'allegato 1 al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 1988, n. 259, è così modificato:
a) il comma 1 del punto 1 (Campo di applicazione) è sostituito dal seguente: "La presente norma si applica ai motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica ed ai motori Diesel sovralimentati con turbo compressore, utilizzati su attrezzature mobili destinate a funzionare in ambienti con possibile presenza di grisou";
b) nel comma 3 del punto 3.1, le parole "(di cui al punto 3.8)" sono sostituite da "(di cui al punto 3.6)";
c) nel punto 3.5.2. dopo il titolo "Prove di esplosione" è aggiunto il seguente sottotitolo:
" a) Motori alimentati a pressione atmosferica";
d) alla fine del punto 3.5.2, è aggiunta la seguente lettera:
" b) Motori sovralimentati con turbo compressore.
La prova deve essere effettuata con le seguenti modalità:
1) il collettore di aspirazione montato sulla testata del motore dovrà essere riempito con la miscela di cui al punto a), compressa alla massima pressione di lavoro del turbo compressore indicata dal costruttore;
2) il passaggio del turbo compressore al condotto di aspirazione deve essere chiuso mediante una valvola ad apertura rapida, con sezione di passaggio di almeno 4 centimetri quadrati;
3) l'accensione della miscela deve essere effettuata nel collettore di aspirazione nelle condizioni di miscela precompressa sopraindicate e contemporaneamente deve essere dato il comando di apertura della valvola, al fine di trasmettere l'esplosione al condotto di aspirazione.
Restano ferme tutte le altre condizioni previste al punto 3.5.2., lettera a)";
e) al punto 3.5.4. dopo il titolo "Prova di tenuta alla fiamma" è aggiunto il seguente sottotitolo:
" a) Motori alimentati a pressione atmosferica";
f) alla fine del punto 3.5.4. è aggiunta la seguente lettera:
" b) Motori alimentati con turbo compressore.
La prova va eseguita nel modo indicato nella lettera a) del punto 3.5.4. e con le modalità di prova indicate nella lettera b) del punto 3.5.2.";
g) al punto 4 del comma 2 la parola "norme" è sostituita da "nome".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 febbraio 1991
Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigili: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 199
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1991-02-26;225#art-1