Art. 2

In vigore dal 17 mar 1991
1. Per la campagna 1990-91, le domande di aiuto, in duplice copia, dovranno essere entrambe indirizzate ai competenti uffici delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modd. E ed E1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. 2. Il termine di presentazione è fissato perentoriamente al 31 marzo 1991. Per le successive campagne il termine è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, purchè il relativo provvedimento venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima delle date predette. Altrimenti, il suddetto termine di trenta giorni decorrerà dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso. 3. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano provvederanno ad inviare una delle due copie della domanda di aiuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio Agroindustria entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 febbraio 1991 Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991 Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 147
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