Art. 1
In vigore dal 3 apr 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1987, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987 con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 20 maggio 1976 sopra citato;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 88/344 del 13 giugno 1988 riguardante i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità europea n. L 157 del 24 giugno 1988) ed in particolare quanto previsto all'art. 2, comma 4;
Ritenuto, nelle more del recepimento della sopra citata direttiva, di procedere all'attuazione della stessa nell'ordinamento nazionale limitatamente alla parte che concerne la decaffeinizzazione del caffè mediante l'impiego dell'anidride carbonica e dell'acqua, procedendo ad una ulteriore modifica del decreto ministeriale 20 maggio 1976 sopra citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 18 giugno 1990;
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. È consentita la decaffeinizzazione del caffè anche mediante l'impiego di anidride carbonica ed acqua.
2. Il caffè decaffeinato così ottenuto e commercializzato deve corrispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell' del decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976.
3. L'anidride carbonica utilizzata deve possedere i requisiti di purezza fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 gennaio 1991
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1991
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 166
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-01-23;87#art-1