Art. 1
In vigore dal 16 mar 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 14 febbraio 1990 relativa all'istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro;
Vista la successiva proposta del medesimo comitato amministrativo in data 1 marzo 1990 relativa alle unità di personale da contingentare al predetto Servizio;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1990, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata pertanto la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;
A D O T T A
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
.
All'art. 34 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo:
Art. 34-bis (Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro). - Consulenza e controllo finalizzati alla sicurezza nei laboratori e servizi;
Realizzazione degli strumenti atti a garantire gli interventi di pronto soccorso;
Predisposizione di piani operativi per specifiche situazioni di emergenza;
Sorveglianza fisica e medica nel settore della radioprotezione;
Acquisizione, distribuzione e cura di materiali ed attrezzature per l'igiene e la sicurezza del lavoro;
Controlli di legge negli ambienti sanitari (settori: radioprotezione, RMN, ultrasuoni).
Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:
ricercatori: 1;
assistenti tecnici: 2;
aiutanti tecnici: 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-27;454#art-1