Art. 1

In vigore dal 3 mag 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie professionali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, concernente la disciplina dei concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che prevede il passaggio di categoria per mansioni superiori in favore del personale appartenente ad alcune qualifiche funzionali; Ritenuto di stabilire le norme di attuazione del suddetto della legge n. 355/1989, come prescritto dal comma 10 dello stesso articolo; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali di operatore specializzato d'esercizio, di revisore e di revisore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed almeno per un anno effettivo anche se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie delle predette qualifiche, sono disciplinati secondo i seguenti criteri: a) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio (V categoria): 1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede; la partecipazione è consentita per uno solo dei predetti concorsi zonali. 2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) ed abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio; lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età; 5) commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. b) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore (VI categoria). 1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali da conferire per i posti disponibili in ciascuna sede. La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei suddetti concorsi zonali. 2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore; lo svolgimento delle suddette mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2.) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. c) Concorso interno per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico (VI categoria). 1) Forma del concorso: concorsi autonomi zonali per titoli professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede. La partecipazione è consentita soltanto per uno solo dei predetti concorsi zonali. 2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'A.S.S.T. e dell'Amministrazione p.t. (UP e UL) che alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se non continuativo, ed in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore tecnico; lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità del dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di maturità scientifica o di maturità tecnica industriale con specializzazione in informatica, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare o telecomunicazioni ovvero di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche. Per i candidati già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, integrato, ai sensi dell'art. 31 della medesima legge n. 101/1979, dalla speciale abilitazione rilasciata dall'A.S.S.T. o dall'Amministrazione p.t. a seguito di apposito corso. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione. segretario aggiunto: un funzionario della A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) la scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. 6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu- dio, previsto dall'art. 31, primo comma, lettera c), della legge 3 aprile 1979, n. 101.
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