Art. 2
In vigore dal 3 mag 1991
1. I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all' del presente decreto, determinati ai sensi dell' della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione tenendo conto delle disponibilità esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilità esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'assegnazione alle singole sedi provinciali è effettuata secondo l'ordine delle graduatorie regionali, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
3. La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 novembre 1990
Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-11-02;456#art-2