Art. 1
In vigore dal 11 gen 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988);
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 29 agosto 1989, n. 321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1989, n. 221, con il quale è stato emanato regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67;
Ravvisata l'opportunità di prevedere in seno al comitato consultivo per il coordinamento con altre amministrazioni istituito con l'art. 4 del predetto decreto n. 321/1989 un rappresentante designato dal Ministro senza portafoglio per gli affari sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Sentito il nucleo di valutazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL n. 3189/8.10;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Articolo unico
All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 321, dopo le parole "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "e affari sociali".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 1990
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 175
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-10-25;427#art-1